Lex
Norme regionali sulle Discipline Bionaturali per il benessere
Legge della Regione Liguria N. 18/2004
LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2004 N. 18
Norme regionali sulle Discipline Bionaturali per il benessere.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge regionale;
Articolo 1 (Finalità)
La Regione, allo scopo di migliorare la qualità della vita e contribuire a realizzare il benessere dei propri cittadini, riconosce la qualifica di operatore in ciascuna delle discipline bionaturali per il benessere di cui all’articolo 2 e, a tutela dell’utenza, garantisce la loro corretta esecuzione.
Le discipline di cui al comma 1 condividono l’obiettivo di educare la persona a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente e concorrono a prevenire gli stati di disagio fisici e psichici stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo senza perseguire finalità terapeutiche o curative.
Articolo 2 (Discipline bionaturali per il benessere)
Per discipline bionaturali per il benessere si intendono: lo shiatsu, la riflessologia, lo watsu, la pranoterapia, la naturopatia, lo yoga, la kinesiologia, il massaggio tradizionale.
La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all’articolo 9, può prevedere l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 3 di nuove discipline bionaturali per il benessere.
Articolo 3 (Elenco regionale per le discipline bionaturali per il benessere)
1. E’ istituito presso la Giunta regionale l’Elenco delle discipline bionaturali per il benessere.
2. L’Elenco è suddiviso in due sezioni:
a) Organizzazioni con finalità didattiche, Associazioni e Scuole di Formazione;
b) Operatori delle discipline bionaturali per il benessere.
Ciascuna sezione dell’Elenco è suddivisa in settori riferiti ad ogni singola disciplina bionaturale per il benessere.
La sezione a) dell’Elenco è a sua volta suddivisa nelle sottosezioni “associazioni” ed “imprese”.
Articolo 4 (Associazioni)
Possono essere iscritte nella sezione a) dell’Elenco regionale di cui all’articolo 3 le associazioni a diffusione nazionale o regionale ovvero aderenti ad associazioni a diffusione nazionale o regionale operanti in Liguria, che prevedono nell’atto costitutivo tra i propri fini lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, purchè in possesso di sedi conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente.
Articolo 5 (Imprese)
1. Ai fini dell’iscrizione nella sezione a) dell’Elenco regionale le imprese operanti in Liguria che svolgono attività didattico-formative nelle discipline bionaturali per il benessere devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) partita IVA;
b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
c) disponibilità di una sede appropriata e conforme alla normativa igienico-sanitaria vigente.
Articolo 6 (Qualifica di operatore)
La Regione riconosce la qualifica di operatore in ciascuna delle singole discipline bionaturali per il benessere a coloro che abbiano superato la prova d’esame conclusiva di specifici corsi teorico-pratici organizzati da associazioni o da imprese iscritte nella sezione a) dell’Elenco regionale.
La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato di cui all’articolo 9, definisce con proprio provvedimento, per ogni singola disciplina, le materie oggetto del corso di cui al comma 1 nonché la durata e le modalità del suo svolgimento.
L’esame di cui al comma 1 è sostenuto davanti ad una commissione composta da:
a) l’Assessore regionale competente o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Dirigente della struttura regionale competente;
c) tre esperti nella specifica disciplina bionaturale che abbiano esercitato attività didattica e formativa almeno quinquennale, designati dalle associazioni iscritte nell’Elenco regionale di cui all’articolo 3;
d) due figure professionali da reperire in ambito medico designate dagli Ordini professionali competenti.
Articolo 7 (Esercizio dell’attività di operatore nelle discipline bionaturali per il benessere)
L’esercizio nel territorio della Regione delle attività di operatore in ciascuna delle discipline bionaturali per il benessere è subordinato alla preventiva iscrizione nella sezione b) dell’Elenco regionale di cui all’articolo 3
Ai fini della iscrizione occorre:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni;
c) diploma della scuola dell’obbligo o altro diploma conseguito all’estero per il quale sia valutata l’equivalenza dalla competente autorità italiana;
d) possesso della qualifica conseguita ai sensi dell’articolo 6 o qualifica equipollente conseguita in Paesi dell’Unione Europea o in Paesi terzi;
e) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti dall’attività.
Articolo 8 (Domanda di iscrizione all’Elenco)
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dirigente della struttura regionale competente definisce con proprio decreto lo schema tipo per le domande di ammissione e la documentazione da allegare.
Il Dirigente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda provvede all’iscrizione e ne dispone la comunicazione all’interessato; la domanda si considera accolta qualora il termine decorra senza che venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego.
Il Dirigente è altresì competente, nei casi di cui all’articolo 11, comma 2, a disporre la sospensione o la cancellazione dall’Elenco.
Articolo 9 (Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere)
E’ istituito presso la Regione il Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualità di Presidente;
b) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali designati dalle associazioni o dalle imprese iscritte per il settore di riferimento nell’Elenco regionale di cui articolo 3;
c) un rappresentante designato dal Comitato regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge regionale 2 luglio 2002 n. 26 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);
d) il Dirigente della struttura regionale competente.
I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle designazioni pervenute.
La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dal Comitato.
Il Comitato dura in carica cinque anni.
Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti; svolge le funzioni di segreteria un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla D.
Ai membri del Comitato spettano i compensi previsti dalla Tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 recante la disciplina dei compensi a componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione.
Articolo 10 (Compiti del Comitato)
1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) esprime parere sui provvedimenti di sospensione e cancellazione dall’Elenco di cui all’articolo 3;
b) esprime parere in merito alla valutazione di equipollenza dei titoli di studio di cui all’articolo 7, comma 2, lettera d);
c) elabora proposte in merito agli indirizzi per rendere omogenei sul territorio regionale la struttura e i contenuti dei corsi di cui all’articolo 6;
d) esprime parere alla Giunta regionale in merito al riconoscimento di discipline bionaturali per il benessere emergenti, finalizzato all’inserimento nell’Elenco di cui all’articolo 3;
e) presenta proposte alla Giunta regionale per la divulgazione e la conoscenza delle discipline bionaturali per il benessere.
2. Il Presidente del Comitato, per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), convoca fra i rappresentanti delle discipline bionaturali per il benessere solo quelli espressione della disciplina presa in considerazione.
Articolo 11 (Sanzioni)
A coloro che esercitano l’attività di operatore in una delle discipline bio-naturali per il benessere individuate ai sensi dell’articolo 2 senza essere iscritti nell’Elenco regionale, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1500 euro, secondo le modalità previste dalla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).
2. Sono altresì sottoposti alla sanzione amministrativa di cui al comma 1 coloro che esercitano una disciplina bionaturale diversa da quella per la quale risultano iscritti nell’Elenco; in tale ultimo caso, può essere disposta la sospensione per un periodo massimo di tre mesi e , in caso di recidiva, la cancellazione dall’Elenco.
Articolo 12 (Norma transitoria)
In fase di prima applicazione, sono iscritti nell’Elenco regionale di cui all’articolo 3 coloro che, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a), b), c) ed e), nonché di qualifica conseguita presso associazioni o imprese di cui agli articoli 4 e 5 acquisita anteriormente alla vigenza della presente legge, ne facciano apposita richiesta al Dirigente della struttura regionale competente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Articolo 13 (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nell’U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento”, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni previste all’articolo 11 sono introitati all’U.P.B. 3.1.2 “Proventi derivanti da infrazioni a norme e regolamenti” dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale”.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 25 ottobre 2004
IL PRESIDENTE (Sandro Biasotti)
Regione Liguria, 8 febbraio 2006
La Corte Costituzionale ha bocciato per incostituzionalità la legge regionale sulle discipline bionaturali per il benessere, approvata nella precedente legislatura, il 25 ottobre 2004. Secondo la Corte, che ha dichiarato illegittimi tutti gli articoli, la legge è in contrasto con la Costituzione in quanto realizza interventi regionali in tema di professioni sanitarie non convenzionali, la cui individuazione e regolamentazione, spetta invece allo Stato.
La Corte afferma che l’impianto complessivo della legge deve essere ricondotto propriamente alla materia concorrente delle “professioni” e che spetta allo Stato individuare nuove figure professionali e l’istituzione di nuovi albi. E’ in preparazione un nuovo testo.
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Nuovo Testo Unificato elaborato
ALLEGATO 1 A.C. 137 e abbinate. Medicine e pratiche non convenzionali. NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE
aggiornato 31/01/2005
Capo IV OPERATORI PROFESSIONALI DELLE DISCIPLINE BIO-NATURALI Art. 21. (Definizione e individuazione delle discipline bio-naturali).
1. Sono definite discipline bio-naturali le pratiche che stimolano le risorse naturali dell’individuo e sono mirate al benessere, alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e quindi volte a generare una migliore qualità della vita. Le discipline bio-naturali hanno inoltre le finalità di favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e di stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. Fermo restando tali caratteristiche di base comuni, ogni disciplina utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale specifico da cui prende origine. 2. Le discipline bio-naturali sono articolate nei seguenti indirizzi: a) naturopatia; b) shiatzu; c) riflessologia; d) massaggio cinese tui na-qigong; e) massaggio ayurvedico; f) pranopratica; g) reiki.
Art. 22. (Profili e competenze professionali degli operatori delle discipline bio-naturali). 1. È individuato il profilo professionale dell’operatore delle discipline bio-naturali per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell’articolo 21. 2. Il profilo professionale degli operatori di ciascuno degli indirizzi delle discipline bio-naturali è il seguente: a) l’operatore professionale della naturopatia può intervenire sulla persona in stato di salute nell’ambito dell’educazione, prevenzione e assistenza al benessere della persona, con metodiche manuali, bioenergetiche e nutrizionali. L’operatore naturopata opera attraverso l’educazione-informazione sui principi dell’alimentazione naturale, sull’igiene della persona, sull’attività fisica e sui corretti stili di vita, attraverso l’educazione all’abitare, secondo i principi della bio-architettura, l’utilizzo di tecniche di massaggio, di rilassamento e di respirazione. Sono comunque espressamente proibiti sia la prescrizione di farmaci e di prodotti erboristici, sia la effettuazione di qualsiasi forma di manipolazione chiropratica e osteopatica; b) l’operatore professionale dello shiatsu, tecnica manuale non invasiva di origine estremo-orientale, con diversi stili e metodiche operative, opera allo scopo di preservare lo stato di salute della persona e di attivare la capacità di riequilibrio delle funzioni vitali attraverso la pressione di punti specifici, stiramenti e manovre di mobilizzazione attiva e passiva. L’insieme di specifici percorsi formativi, le competenze acquisite, le metodiche applicate e gli obiettivi degli operatori professionali dello shiatsu non coincidono, né sono in conflitto con altre figure professionali appartenenti al settore sanitario e non; c) l’operatore professionale di riflessologia, opera per il benessere della persona attraverso la stimolazione dei punti riflessi del corpo. La stimolazione avviene con tecniche, anche di massaggio orientale, prevalentemente attraverso pressioni, frizioni, movimenti articolari con le dita della mano e del pollice in particolare, dei gomiti, con una specifica tecnica pressoria ritmica; d) l’operatore professionale del tui nà-qigong, disciplina finalizzata alla conservazione e al recupero dello stato di benessere, opera attraverso un insieme di tecniche manuali tradizionali cinesi volte al riequilibrio e all’armonizzazione dell’energia. L’operatore tui na-qigong durante il massaggio si avvale di una serie di strumenti che sono essenzialmente le dita, le mani e i gomiti, con cui si esercitano stimolazioni diverse, con o senza l’ausilio degli strumenti tradizionali, per riequilibrare l’energia vitale. L’operatore inoltre insegna tecniche di automassaggio e di autostimolazione dei punti energetici e informa anche sui corretti stili di vita e sulla idonea alimentazione secondo i principi della tradizione cinese; e) l’operatore professionale del massaggio ayurvedico agisce mantenendo il benessere del complesso corpo-mente e prevenendo le malattie, contribuendo a fortificare le difese immunitarie, a disintossicare l’organismo e a rilassare profondamente. Nell’ambito delle varie tecniche di stimolazione e di manualità da applicare sulla base dei principi dell’antica filosofia indiana e dell’attenta osservazione del soggetto, la scelta è effettuata in base alla condizione energetica dell’individuo da trattare; f) l’operatore professionale di pranopratica opera con un intervento non invasivo attraverso l’apposizione delle mani a piccola distanza dal corpo, per stimolare il processo di autoguarigione e di armonizzazione, al fine di ottenere l’equilibrio bioenergetico e lo stato di benessere della persona; g) l’operatore professionale del reiki-stimola l’armonizzazione dell’energia vitale della persona attraverso l’imposizione manuale, senza un contatto fisico con la persona che riceve il trattamento, e induce benefici a livello fisico, psicologico ed energetico promuovendo un miglioramento globale della salute. 3. Gli operatori professionali delle discipline bio-naturali svolgono, con titolarità e autonomia professionale nell’ambito delle proprie competenze, le attività dirette alla prevenzione primaria e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva; non effettuano diagnosi, né alcuna attività di tipo sanitario, non utilizzano farmaci, e la loro attività professionale si esplica nella promozione del benessere, educando a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane e a maggiore consapevolezza di comportamenti rispettosi dell’ambiente.
Art. 23. (Formazione professionale e accreditamento degli enti formativi delle discipline bio-naturali). 1. All’esercizio delle discipline bio-naturali si accede con un percorso di formazione e di abilitazione definito nei suoi principi fondamentali dalla presente legge. 2. Per l’accesso ai corsi di formazione professionale dell’operatore professionale delle discipline bio-naturali è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore o di un titolo equiparato alla data di iscrizione al corso. 3. Il monte ore minimo per la formazione professionale è pari a 1200 ore all’interno di un corso di almeno 3 anni. 4. La didattica è strutturata per moduli e aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici: a) un modulo di base; b) un modulo professionalizzante. 5. Il modulo di base, di almeno 300 ore, prevede la formazione teorica generale e di base, comprendente i modelli culturali e scientifici convenzionali ed è comune ai diversi indirizzi. 6. Il modulo professionalizzante, di almeno 900 ore, prevede per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell’articolo 21, la formazione teorica specifica, esercitazioni teorico-pratiche, stage formativi e tirocinio. 7. Il corso formativo si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e partecipazione agli esami di idoneità il cui esito positivo abilita alla professione e costituisce il presupposto per il conseguimento del diploma di operatore professionale in discipline bio-naturali per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell’articolo 21. 8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei profili professionali di cui al comma 2 dell’articolo 22, e conformemente agli standard formativi definiti dal presente articolo, promuovono e autorizzano i corsi professionali a cura degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 10 del presente articolo, esercitando il controllo sul corretto svolgimento di tali attività formative. 9. Il programma del corso formativo di ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell’articolo 21, è definito dalla Commissione di cui all’articolo 24. 10. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, provvede ad accreditare, su loro richiesta, gli istituti di formazione pubblici e privati delle discipline bionaturali. Ai fini dell’accreditamento, solo in sede di prima attuazione della presente legge, gli istituti di formazione delle discipline bionaturali devono documentare una comprovata esperienza e un’attività formativa continuativa di almeno 4 anni nel settore e nella disciplina di riferimento. Successivamente all’insediamento della Commissione nazionale di cui all’articolo 24, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede all’accreditamento degli istituti previo parere vincolante della stessa Commissione ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 25. 11. Eventuali ricorsi in tema di accreditamento possono essere presentati sia dai soggetti interessati che da soggetti terzi alla Commissione nazionale di cui all’articolo 24, che li trasmette al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la decisione finale, corredandole di proprio parere vincolante ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera m).
Art. 24. (Commissione nazionale delle discipline bio-naturali). 1. È istituita presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione nazionale delle discipline bio-naturali, di seguito denominata “Commissione nazionale”. 2. La composizione della Commissione nazionale, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di intesa con il Ministro della salute, e con la Conferenza Stato-Regioni deve prevedere rappresentanti degli stessi Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, della salute, nonché delle Regioni designati dalla medesima Conferenza, del tribunale per i diritti del malato, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell’elenco di cui all’articolo 5 della legge del 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, e di ciascuna delle discipline di cui al comma 2 dell’articolo 21, designati di concerto dagli istituti di formazione pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 10 dell’articolo 23. 3. La Commissione nazionale dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con qualifica non inferiore all’area C, posizione economica C 2. 4. L’attività e il funzionamento della Commissione nazionale sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.
Art. 25. (Compiti della Commissione nazionale per le discipline bio-naturali). 1. La Commissione nazionale svolge i seguenti compiti: a) definisce, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 23, i criteri per l’adozione degli ordinamenti didattici nonché i programmi ed i contenuti dei corsi di formazione comuni e specifici delle singole discipline di cui al comma 2 dell’articolo 21; b) definisce i criteri per l’accreditamento degli istituti di formazione pubblici e privati delle discipline bio-naturali ed esprime parere vincolante al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca; c) definisce le qualifiche professionali necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e dei docenti dei corsi formativi delle discipline bio-naturali, nonché le modalità di accreditamento per l’iscrizione al registro di cui all’articolo 27 della presente legge, non escludendo la possibilità di avvalersi di docenti stranieri che documentino una comprovata esperienza nella materia e nell’insegnamento; d) esprime parere vincolante al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai fini del riconoscimento dei titoli, ai sensi del comma 3 dell’articolo 26; e) definisce i criteri per la tenuta dei registri regionali degli operatori e dei docenti delle discipline bio-naturali accreditati, nonché degli elenchi degli istituti di formazione pubblici e privati delle discipline bio-naturali accreditati previsti dall’articolo 27; f) esprime parere vincolante, su richiesta della Commissione permanente, per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti, di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 5; g) stabilisce eventuali nuovi criteri aggiuntivi rispetto a quanto stabilito dall’articolo 26 per il riconoscimento dei titoli di studio degli operatori professionali delle discipline bio-naturali conseguiti precedentemente e nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge; h) effettua ogni anno un’attività di monitoraggio delle modalità applicative e del livello di diffusione delle discipline bio-naturali; i) definisce i principi generali del codice deontologico degli operatori professionali delle discipline bio-naturali che deve comunque prevedere l’obbligo dell’aggiornamento permanente, il dovere della corretta informazione agli utenti in relazione alla qualifica professionale posseduta e alle caratteristiche della disciplina utilizzata, nonché l’obbligo della richiesta dell’intervento del medico e di seguirne le indicazioni in caso di riscontro di possibili patologie in atto; l) definisce percorsi formativi specifici per gli operatori delle professioni sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive o diplomi equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136; m) esamina i ricorsi degli istituti pubblici e privati di formazione delle discipline bio-naturali in tema di accreditamento e trasmette parere vincolate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; n) designa i rappresentanti degli operatori delle discipline bio-naturali quali membri della Commissione permanente ai sensi della lettera h) del comma 2 dell’articolo 4. 2. La commissione nazionale presenta al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al Ministro della salute e alla Conferenza Stato-Regioni ed Autonomie Locali un rapporto annuale sul lavoro svolto.
Art. 26. (Norme transitorie). 1. La Commissione nazionale di cui all’articolo 24 stabilisce le modalità per la presentazione delle richieste per il riconoscimento dei titoli di studio degli operatori professionali delle discipline bionaturali, conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia in Italia che nei paesi membri dell’Unione Europea e in paesi terzi, e, limitatamente ai titoli conseguiti in Italia, nei 4 anni successivi alla medesima data, sente legge, ai fini dell’equipollenza del titolo al diploma di operatore professionale in discipline bio-naturali per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell’articolo 21, e al comma 7 dell’articolo 23. 2. Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al comma 1 la Commissione nazionale valuta gli attestati di qualificazione professionale posseduti dal candidato e rilasciati dagli istituti di formazione pubblici e privati delle discipline bio-naturali accreditati e, in assenza di questi, tiene conto dell’attività professionale svolta continuativamente da almeno cinque anni. Valutati inoltre il curriculum professionale, i corsi di studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, la stessa commissione, qualora non ritenga sufficiente i requisiti posseduti, stabilisce la necessaria integrazione da conseguire presso i citati istituti. Non avere conseguito il diploma di scuola media superiore non costituisce causa ostativa al riconoscimento del titolo. 3. Il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della commissione nazionale ai sensi della lettera d) del comma 1, dell’articolo 25, provvede con proprio decreto al riconoscimento e all’equipollenza dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 27. (Registri e elenchi delle discipline bio-naturali). 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge appositi registri regionali degli operatori e dei docenti delle discipline bio-naturali accreditati, nonché gli elenchi degli istituti pubblici e privati di formazione delle discpline bio-naturali accreditati operanti sul rispettivo territorio. 2. Per l’esercizio professionale delle discipline bio-naturali di cui al comma 2 dell’articolo 21 è obbligatoria l’iscrizione ai registri regionali di cui al comma 1.
